Disciplinato dal D.Lgs. 8 aprile 2003 e dalla contrattazione collettiva, il periodo notturno è un “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”.
Il lavoratore notturno è invece il lavoratore che svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno, o che svolga nel medesimo periodo almeno una parte del suo lavoro, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.
In caso non vi sia una contrattazione collettiva applicabile, si tengono in considerazione tre ore di lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi nel corso dell’anno (il limite è riproporzionato in caso di lavoro part-time).