ll medico competente contribuisce alla valutazione dei rischi fornendo supporto specifico sulle tematiche legate alla salute dei lavoratori.
Nel mio ruolo di medico competente, adotto un approccio integrato alla medicina del lavoro, mirato a creare valore sia per le aziende che per i lavoratori.
Nel pieno rispetto delle responsabilità previste dal D.Lgs. 81/2008, garantisco un supporto professionale che promuove ambienti di lavoro più sicuri ed efficienti.
Definisco un piano di visite mediche e accertamenti integrativi basato sulla valutazione dei rischi, le informazioni fornite dal datore di lavoro e gli esiti dei sopralluoghi effettuati.
Preassuntiva: verifica l’idoneità psicofisica del lavoratore prima dell’assunzione, con un giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente.
Preventiva: accerta l’idoneità del lavoratore prima di essere adibito alla mansione, anche dopo l’assunzione.
Periodica: monitora la persistenza dei requisiti psicofisici richiesti e consentono di rilevare eventuali condizioni cliniche precoci. La periodicità è definita dal protocollo sanitario in base ai rischi specifici.
Per cambio mansione: valuta l’idoneità a nuove mansioni prima che il lavoratore vi venga adibito.
Dopo assenza prolungata: necessaria dopo assenze superiori a 60 giorni per motivi di salute, verifica eventuali cambiamenti nello stato di idoneità.
Alla cessazione del rapporto lavorativo: Specifica per lavoratori esposti a rischi particolari (es. chimici o cancerogeni), forniscono indicazioni utili per monitorare la salute nel tempo.
Il sopralluogo negli ambienti di lavoro è un’attività periodica, solitamente annuale, durante la quale il medico competente valuta le condizioni di sicurezza e redige un verbale per il datore di lavoro. Sebbene non obbligatorio per legge (D.Lgs. 81/2008), il verbale è utile per attestare l’adempimento e segnalare eventuali rischi, fornendo indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori.
Supporto nell’organizzazione del primo soccorso aziendale, in conformità al DM 388/2003. Il medico competente:
Verifica l’idoneità degli addetti al primo soccorso.
Indica eventuali presidi aggiuntivi per le cassette di primo soccorso.
Previsto dal D.Lgs. 81/08 il medico competente ha l'obbligo di inviare i dati aggregati della Sorveglianza Sanitaria all' INAL.
Prevista dal D.Lgs. 81/08 (art. 35) in materia di sicurezza sul lavoro, durante la quale il datore di lavoro, il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si incontrano per discutere e analizzare lo stato della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.