Secondo la LEGGE 5 marzo 1963, n. 292 Art. 1
È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica:
lavoratori agricoli
pastori
allevatori di bestiame
stallieri
fantini
conciatori
sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi
spazzini
cantonieri
stradini
sterratori
minatori
fornaciai
operai e manovali addetti alla edilizia
operai e manovali delle ferrovie
asfaltisti
straccivendoli
operai addetti alla manipolazione delle immondizie
operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
lavoratori del legno
metallurgici e metalmeccanici.
Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;
c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita.
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Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Il D.M. 22 marzo 1975 (in G.U. 29/03/1975, n. 85) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce « personale dell'esercizio » nel quadro n. 4 « qualifiche iniziali di assunzione del personale in prova », allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonché a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato".
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Il D.M 16 settembre 1975 (in G.U. 22/10/1975, n. 304) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro".
Riferimenti legislativi: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-05;292