Congedo di maternità obbligatorio (art. 16 D.Lgs. 151/2001)
Durata standard: 5 mesi complessivi
2 mesi prima della data presunta del parto
3 mesi dopo il parto
Trattamento economico: 80% della retribuzione media giornaliera (a carico INPS)
Flessibilità:
Possibile ridurre i mesi pre parto e recuperarli dopo il parto
Esempi: 1 mese prima + 4 mesi dopo, oppure 0 mesi prima + 5 mesi dopo
Documenti necessari per flessibilità:
Certificato medico del ginecologo (SSN o convenzionato)
Eventuale certificato del medico competente aziendale
Comunicazione scritta al datore di lavoro
Domanda all’INPS tramite portale o modulo cartaceo
Interdizione anticipata dal lavoro (art. 17, c.2)
Quando: prima dell’inizio del congedo obbligatorio (di norma 2 mesi prima del parto)
Motivi principali:
Gravidanza a rischio
Mansioni nocive o incompatibili
Impossibilità di trasferimento ad altre mansioni compatibili
Chi la dispone: ASL o ITL
Durata: fino all’inizio del congedo obbligatorio
Interdizione post partum / proroga (art. 17, c.2, lett. c)
Quando: dopo il parto, se le condizioni lavorative sono nocive o non ci sono mansioni compatibili
Chi la dispone: ITL
Durata: fino a 7 mesi dopo il parto
Requisiti: certificato medico e richiesta all’ITL
L'elenco delle mansioni vietate o a rischio per le lavoratrici in gravidanza e nel periodo post partum è dettagliato nel D.Lgs. 151/2001, in particolare nell'Articolo 7, che fa riferimento agli Allegati A e B del medesimo decreto.